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E'
VIETATA la riproduzione di ogni fotografia,
o parte di essa, senza il permesso scritto
del proprietario. |
| La
Legge |
| LEGGE
22 APRILE 1941, N. 633 |
| (v.anche
D.P.R. 8 gennaio 1979 n.19 e Direttiva
CEE 9/93 e D. lgs. 26 maggio 1997, n.154) |
TITOLO
II CAPO V
Diritti relativi alle fotografie |
Art.87
– Sono considerate fotografie
ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini
di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell’arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche. |
Art.88
(27 del Reg.) – Spetta al fotografo
il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia,
salve le disposizioni stabilite dalla
sezione seconda del capo sesto di questo
titolo, per ciò che riguarda
il ritratto e senza pregiudizio, riguardo
alle fotografie raffiguranti opere dell’arte
figurativa, dei diritti di autore sull’opera
riprodotta. Tuttavia se l'opera è
stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro,
entro i limiti dell'oggetto e delle
finalità del contratto, il diritto
esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo il
patto contrario, a favore del committente
quando si tratti di fotografie di cose
in possesso del committente medesimo
e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare,
può fissare apposite tariffe
per determinare il compenso dovuto a
chi utilizza la fotografia. |
Art.
89 - La cessione del negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia
comprende salvo patto contrario, la
cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, semprechè tali diritti
spettini al cedente. |
Art. 90 - (9 del Reg.)
- Gli esemplari della fotografia devono
portare le seguenti indicazioni:
1) Il nome del fotografo, o nel caso previsto
nel primo capoverso dell'art. 88, della
ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
2) La data dell'anno di produzione della
fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non
è considerata abusiva e non sono
dovuti i compensi degli articoli 91 e
98 a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore. |
Art.
90 - (9 del Reg.) - Gli esemplari della
fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) Il nome del fotografo, o nel caso
previsto nel primo capoverso dell'art.
88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) La data dell'anno di produzione della
fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le
suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non
sono dovuti i compensi degli articoli
91 e 98 a meno che il fotografo non
provi la malafede del riproduttore. |
Art.
92 - (10 del reg.) Il diritto esclusivo
sulla fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia (v.D.P.R.
8 gennaio 1979, n.19 e D.Lgs. 26 maggio
1997, n.154 di seguito elencato) |
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